3 Agosto 2024
In base alla normativa nazionale, decorso il termine stabilito per l’attuazione dei piani particolareggiati, quali i Piani Attuativi, questi diventano inefficaci per la parte che non abbia avuto attuazione, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare gli allineamenti dei fabbricati e le prescrizioni di zona stabilite dai piani stessi (art. 17 della L. 1150 del 17.8.1942).
La L.R. Umbria 1/2015, all’art. 57, riproduce sostanzialmente le previsioni della disciplina nazionale, specificando che:
Negli ultimi anni sono intervenute diverse norme che hanno disposto la proroga per legge del termine di validità delle convenzioni urbanistiche, accordi similari e relativi piani attuativi.
Il D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), all’art. 30, co. 3-bis, ha disposto che il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione (art. 28 L. 1150/1942), ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa non è stata concorde nello stabilire se tale proroga di tre anni dovesse ritenersi applicabile anche alla validità dei piani attuativi o meno.
L’art. 10, co. 4-bis, del D.L. 16.7.2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), nel disporre un’ulteriore proroga di tre anni degli stessi termini prorogati dal “Decreto del Fare” del 2013 per le convenzioni di lottizzazione ed accordi similari, ha tuttavia precisato che tale proroga riguarda anche i “relativi piani attuativi”, con l’ulteriore precisazione che la medesima si applica anche a quei piani attuativi “che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30, co. 3-bis, del D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”).
La nuova disposizione di proroga del luglio 2020 sembra pertanto contenere un inciso di “interpretazione autentica” della disposizione del 2013 e così rendere esplicita l’applicabilità ai piani attuativi di entrambe le proroghe triennali (del 2013 e del 2020).
Con una importante ordinanza cautelare, una delle prime del Giudice Ordinario in Italia, Il Tribunale di Terni ha riammesso in Graduatoria un docente che era stato escluso, con risoluzione del contratto di lavoro nel frattempo stipulato, a causa di un suo errore nella compilazione della domanda telematica.
L’ordinanza, che contiene una interessante premessa in materia di Giurisdizione, ha totalmente accolto gli argomenti difensivi del ricorrente in materia di soccorso istruttorio e dovere di correttezza e buona fede dell’amministrazione scolastica in sede di rettifica delle GPS in favore dei docenti interessati.
A breve l’udienza di merito.
Con l’ordinanza n. 1164 dell’8 marzo 2021 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la tutela cautelare in favore di una docente di strumento musicale esclusa dalla seconda fascia delle ultime GPS della scuola per mancanza del requisito del “servizio specifico” di almeno 16 giorni presso un Liceo Musicale.
L’ordinanza, che ha respinto l’appello cautelare dell’amministrazione scolastica e confermato analoga ordinanza favorevole del Tar dell’Umbria, si segnala per la positiva valutazione della posizione della docente, e del suo interesse primario alla conservazione dell’incarico, oltre al connesso interesse pubblico alla regolare prosecuzione dell’anno scolastico. Recessiva, ancora una volta, è risultata in sede cautelare, l’indicazione interpretativa del Ministero dell’Istruzione sul punto.
Di notevole interesse è inoltre l’indicazione del Consiglio di Stato sulla necessità di “attenta valutazione” in sede di merito circa la questione di giurisdizione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato e già oggetto di numerose pronunce di Tar di declinatoria in favore del Giudice Ordinario. Tale riferimento lascia dunque “aperta” ogni possibile soluzione interpretativa da parte del Consiglio di Stato.
Particolare soddisfazione per la docente, assistita dall’Avvocato Amici, e per la GILDA di Perugia che ha patrocinato l’iniziativa giudiziale a tutela dei suoi iscritti.
La recente procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente, ha riportato all’attenzione dello Studio Legale molteplici iniziative giudiziali a tutela di docenti esclusi o con punteggio errato.
I ricorsi presentati avanti all’Autorità Giudiziaria hanno già ottenuto in alcuni casi tutela cautelare impendendo il consolidarsi della risoluzione dei contratti dichiarata da alcuni Istituti scolastici.
Ancora una volta, numerose sono le nuove questioni giuridiche originate dalla Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 e dalla conseguente applicazione degli Uffici Scolasti territoriali.
Nuova decisione in tempo di Covid-19 sulla annosa questione della obbligatorietà del versamento del contributo ANAC nelle gare di servizi e forniture in assenza di espressa previsione del bando di gara.
Il Giudice Amministrativo, in un caso di mancata concessione della possibilità di versamento tardivo del contributo in sede di soccorso istruttorio, ha annullato l’esclusione del concorrente interessato, affermando interessanti principi in materia
La vigilia dell’Epifania porta una nuova importante decisione del Giudice Amministrativo in materia di contratti di avvalimento nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti pubblici.
Nella specifica materia dell’avvalimento dei requisiti esperienziali di cui all’art. 89, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, in un giudizio patrocinato dall’Avv. Amici è stata esaminata partitamente la giurisprudenza di settore e affermata la nullità dei contratti di avvalimento relativi alle “esperienze professionali pertinenti” in assenza di un chiaro impegno alla esecuzione diretta da parte dell’ausiliaria.
In un giudizio patrocinato dall’Avv. Fabio Amici per una docente scolastica esclusa dalle GPS delle classi di concorso in materia musicale, il TAR Umbria ha confermato ieri la misura cautelare già disposta in novembre con decreto monocratico.
Si tratta di una importante decisione, che, pur rinviando al merito l’esame della questione di giurisdizione sollevata dalla amministrazione scolastica (sulla quale si sta formando una giurisprudenza in favore del G.O; vedi altro focus su questo sito), ha ritenuto di garantire la continuità didattica ed il posto di insegnamento della docente ricorrente.
La questione di merito è altresì di particolare rilievo, concernendo, come per altri ricorsi patrocinati dall’Avv. Amici per altri docenti aderenti ad un importante sigla sindacale, al requisito del possesso del servizio specifico per l ‘accesso alle GPS di II fascia.
Molti TAR, tra i quali recentemente il TAR Umbria, stanno declinando la cognizione dei ricorsi avverso le recenti GPS sul presupposto che i relativi giudizi apparterrebbero alla giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo questi ad oggetto una questione relativa alla assunzione al lavoro ex art. 63 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, rispetto ai cui atti di gestione delle graduatorie la posizione soggettiva degli interessati sarebbe di diritto soggettivo “al collocamento nella giusta posizione”.
Le iniziative dei docenti ricorrenti volte all’inserimento nelle graduatorie o alla loro correzione corrisponderebbero dunque, secondo tali pronunce, ad un diritto soggettivo “in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge” .
A supporto di tale tesi vengono indicate alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione “in materia di graduatorie scolastiche” attinenti tuttavia alle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), che si fondano sull’assunto che la relativa formazione non sia assimilabile a una procedura concorsuale. Come è noto, infatti, l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/01 devolve al G.A. solo le controversie in tale ultima materia, nella quale si configurano interessi legittimi.
La questione è tuttavia particolarmente controversa e potrebbe giungere a nuove decisioni sul punto della Suprema Corte
La stessa Suprema Corte ha infatti stabilito che in materia di atti di formazione e gestione di altre graduatorie della scuola, come quelle di Istituto, si verte in fattispecie aventi connotati tipicamente concorsuali e pertanto le relative controversie appartengono al Giudice Amministrativo (Cass. SS.UU., 13.9.2017, n. 21198).
Mentre dunque per le GAE la Cassazione è giunta alla conclusione di escludere l’inerenza delle relative controversie tanto allo svolgimento di attività autoritativa della P.A., quanto a procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, la stessa Suprema Corte è pervenuta, di contro, a conclusione opposta proprio con riguardo alle graduatorie d’istituto, rilevando come rispetto ad esse, “per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale”, sì da affermare, per questo secondo tipo di procedure, che nelle controversie in materia, “in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle graduatorie d’istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali” (SS.UU. n. 21198/17 cit. riportate da C.G.AR.S., 18.5.2020, n. 289).
Proprio sulla scorta di tale insegnamento delle Sezioni Unite, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del G.A. proprio su un ricorso di un docente “in possesso di un diploma in discipline musicali, (…) iscritto in forza di questo titolo nella III fascia delle graduatorie di istituto, che com’è noto sono gli elenchi di insegnanti dai quali l’amministrazione, e in questo caso i dirigenti scolastici, attingono nell’ordine relativo per individuare i docenti ai quali affidare gli incarichi di insegnamento temporanei, cd supplenze” (Cons. Stato, Sez. VI, 24.5.2019, n. 3414).
Nel caso delle GPS non sembrerebbe di essere in presenza, come per le GAE, di una graduatoria già formata e finalizzata all’inserimento di tutti coloro che siano in possesso di determinatati requisiti predeterminati per legge, rispetto alla cui attività “vincolata” non vi sarebbe alcun esercizio di potere autoritativo e discrezionale, configurandosi così posizioni di diritto soggettivo.
Sembrerebbe infatti più corretto individuare nella formazione delle GPS una vera e propria procedura concorsuale, indetta con un vero e proprio bando, finalizzata ad istituire “graduatorie provinciali e di istituto” (v. O.M. n. 60/2020, doc. 5), all’esito di una attività valutativa e comparativa di titoli operate dalle “scuole polo” (sulla base di specifici criteri valutativi; v. artt. 8, 15 e tabelle allegate all’O.M. n. 60/2020), con formazione appunto di “graduatorie” finali di merito per “classi di concorso” (ivi artt. 9, 10 e 11) finalizzate al conferimento delle supplenze (artt. 12 e 13) e con adozione di provvedimenti finali di proclamazione dei vincitori assegnatari degli incarichi.
Si tratterebbe dunque, di una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Di ciò sembrerebbero peraltro consapevoli tutte le amministrazioni scolastiche: Il Ministero, che all’art. 9 dell’O.M. n. 60/2020 ha ricordato la giurisdizione dei G.A.; gli U.S.R., che nei decreti direttoriali di individuazione dei docenti destinatari di incarico di docenza precisano: “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” ; gli Istituto scolastici, che, nei provvedimenti di gestione dei rapporti con i docenti discendenti dalle GPS inseriscono analoga precisazione.
Staremo dunque a vedere.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Perugia, nel rinnovare il Comitato Scientifico della Scuola Forense “Gerardo Gatti” ha nominato, tra gli altri l’Avv. Fabio Amici componente in qualità di esperto per il diritto amministrativo.
Il Comitato è già al lavoro da inizio anno con una serie di iniziative culturali e di formazione professionale di rilievo ed interesse.
La Corte di Appello di Perugia, con una importante decisione in un giudizio patrocinato dallo Studio Legale Associato Mariani Marini, ha riconosciuto la violazione dell’interesse legittimo di un noto docente medico del capoluogo della nostra regione derivante dalla sua mancata nomina a primario di un reparto di un ospedale in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.
L’importante pronuncia chiude la fase di merito di un complesso iter giudiziale che aveva visto il pronunciamento sul punto della giurisdizione da parte della Suprema Corte di Cassazione.
La ricostruzione storica operata dalla Corte, in adesione alle prospettazioni difensive dell’attore, ha definitivamente affermato la indebita e non corretta condotta di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e condannato il funzionario che al tempo ricopriva l’incarico di vertice di una Unità Sanitaria Locale ad un consistente risarcimento economico in favore degli eredi del docente medico che aveva subito l’ingiusto pregiudizio.
Sul punto della quantificazione del danno, peraltro, la sentenza contiene valutazioni riduttive sulla base di rilievi processuali non condivisibili ed in contrasto con le risultanze in atti.
Il precedente è tuttavia di grande rilievo in un settore che ancora non aveva visto pronunce di tale portata ed apprezzabile approfondimento giuridico.